Elettorale - Iscrizione Giudici Popolari

Il giudice popolare è il cittadino italiano, iscritto all'Albo dei giudici popolari previa richiesta al comune di residenza, o d'ufficio, che viene chiamato a comporre le Corti di assise e le Corti di assise d'appello insieme ai due giudici togati (presidente e giudice a latere) partecipando alle udienze e alle decisioni contenute nelle sentenze. 

Data:
15-12-2021

Cos'è un Giudice Popolare

Il giudice popolare è il cittadino italiano chiamato a comporre, a seguito di estrazione a sorte da apposite liste, la Corte di Assise e la Corte di Assise d'Appello. La Corte di Assise è composta da sei giudici popolari e due togati. Altri giudici popolari possono partecipare alle udienze in qualità di supplenti, subentrando eventualmente ai titolari in caso di loro impedimento. Detto ufficio di giudice popolare è a carattere obbligatorio. La nomina avviene mediante sorteggio ed è subordinata ad alcuni requisiti necessari: cittadinanza italiana, età compresa tra i 30 e i 65 anni, godimento dei diritti civili e politici, buona condotta morale, possesso di licenza media inferiore (per la Corte d'assise) o di scuola media superiore (per la Corte d'assise d'appello). Sono esclusi di diritto i magistrati e i funzionari in servizio all'ordine giudiziario, gli appartenenti alle forze di polizia e i membri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.

Modalità di presentazione

Il presente modulo deve essere compilato, sottoscritto e presentato presso l’ufficio anagrafico del comune ove il richiedente intende fissare la propria residenza, ovvero inviato agli indirizzi pubblicati sul sito istituzionale del comune per raccomandata, per fax o per via telematica.

Trasmissione per via telematica

a) Utilizzando il portale dei servizi online, cliccando il bottone "Compila Istanza" accedendo con le credenziali SPID. b) Tramite la casella di posta elettronica certificata del richiedente. c) Tramite posta elettronica semplice acquisendo mediante scanner la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente.