IL NOSTRO INDIRIZZO DI PROTOCOLLO

PEC (Posta elettronica certificata) - Con l’uso della casella di posta certificata le comunicazioni assumono il valore legale della Raccomandata con ricevuta di ritorno. L’indirizzo PEC del comune è: mailto:protocollo.stabia@asmepec.it

COS'E' LA PEC

“PEC” è l’acronimo di Posta Elettronica Certificata, ovvero lo strumento di comunicazione che è nato per assicurare agli utenti la certezza, il valore legale, l’invio o il mancato recapito dei messaggi e-mail al destinatario. Il modo più semplice e immediato per capire cos’è la PEC è l’associazione alla tradizionale raccomandata con ricevuta di ritorno. Come la raccomandata a/r, infatti, consente l’individuazione certa del mittente, creando ogni presupposto tecnico per l’assunzione a valore legale delle comunicazioni inviate attraverso tale strumento. Ma la PEC possiede vantaggi decisamente superiori rispetto alla raccomandata: Riduzione dei costi. L’invio e la ricezione dei messaggi via PEC sono totalmente gratuiti. Semplicità di gestione. Ricevere e inviare messaggi con valore legale non necessiterà più della presenza in un preciso luogo (ufficio, abitazione) o di recarsi presso gli uffici postali. La casella PEC può essere controllata e utilizzata con una semplice connessione internet, ovunque Archiviazione e ricerca immediate. Tutti i messaggi di posta ricevuti e inviati, le conferme di ricezione o di mancato recapito (corrispondenti alla tradizionale “ricevuta di ritorno”) sono conservate nella casella di posta e, quindi, reperibili o replicabili con estrema immediatezza. Velocità. Abbattimento dei tempi per l’invio e la trasmissione delle comunicazioni. Esse, infatti, sono praticamente istantanee e non bisognerà più attendere giorni l’arrivo della “ricevuta di ritorno”.

RIFERIMENTI NORMATIVI

DPR 11 FEBBRAIO 2005 N. 69 La Posta Elettronica Certificata assume valore legale con il DPR 11 febbraio 2005 n. 68 "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003 n. 3" (G.U. 28 aprile 2005, n. 97) che, all’art. 4 c.1 afferma che “la posta elettronica certificata consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge”. Lo stesso DPR stabilisce le modalità di trasmissione, i livelli minimi di servizio, i criteri di interoperabilità e i requisiti di sicurezza che la PEC deve possedere. Istituisce, inoltre, l’Elenco Pubblico dei Gestori di PEC, ovvero i soggetti autorizzati al rilascio e alla gestione delle caselle di Posta Elettronica Certificata, demandando al CNIPA il compito di ricevere e valutare le relative candidature in base a requisiti di sicurezza, onorabilità ed efficienza (richiesta anche la Certificazione ISO 9000). CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE Il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, regola l’adozione della Posta Elettronica Certificata per le Pubbliche Amministrazioni. All’art. 6 impone alle PA centrali, regionali e locali, di utilizzare la PEC per qualsiasi scambio di informazioni e documenti con i soggetti che ne facciano richiesta e che abbiano preventivamente comunicato il proprio indirizzo PEC. L’art. 45 specifica che le comunicazioni avvenute via PEC non devono essere seguite dall’invio dei documenti originali, in quanto soddisfano il requisito della forma scritta e risultano idonee al riconoscimento della fonte di provenienza. All’art. 47 afferma che le comunicazioni tra le PA effettuate via PEC sono valide ai fini del procedimento amministrativo e sancisce l’obbligo per le PA centrali di istituire almeno una casella PEC per ciascun registro di protocollo. La posta elettronica, inoltre, va utilizzata per le comunicazioni tra le amministrazioni e i propri dipendenti. L’art. 48, infine, ribadisce la piena validità legale delle comunicazioni attraverso la PEC, equiparandola alla notificazione per mezzo posta. LEGGE 28 GENNAIO 2009, N. 2 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, RECANTE MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO A FAMIGLIE, LAVORO, OCCUPAZIONE E IMPRESA E PER RIDISEGNARE IN FUNZIONE ANTI-CRISI IL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE La recente Legge introduce, all’art. 16, norme significative che danno una netta accelerazione all’utilizzo della PEC. Viene imposto alle imprese l’obbligo di comunicare al “registro delle imprese” gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata al momento della registrazione (per quelle di uova costituzione) o comunque entro 3 anni (per tutte le altre già esistenti). Analogamente, i professionisti iscritti agli Albi o a elenchi istituiti con leggi dello Stato devono comunicare agli Ordini e ai Collegi i propri indirizzi PEC. Questi ultimi, inoltre, provvedono a rendere disponibili, esclusivamente alle Pubbliche Amministrazioni, gli elenchi con gli indirizzi PEC dei professionisti. Le Pubbliche Amministrazioni devono attivare almeno una casella PEC per ogni registro di protocollo, ai sensi del già citato CAD, e provvedere alla comunicazione degli indirizzi PEC al CNIPA che pubblica tali indirizzi in un elenco consultabile per via telematica. Si precisa che dall’attuazione di tali adempimenti non deve derivare alcun onere nuovo o aggiuntivo a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell’ ambito delle risorse disponibili. Le comunicazioni tra imprese, professionisti e PA possono essere inviate a mezzo PEC senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l’utilizzo.