Commercio itinerante: chiarimento zone consentite

In allegato la nota di chiarimento sulle zone in cui è consentito il commercio itinerante.

L’art.15 del Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche dispone che l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante sul territorio comunale “è vietato: nelle Strade Urbane di Scorrimento classificate di tipo D nell’art.2 comma 2 del Codice della Strada. È inoltre vietato nelle seguenti strade e piazze del Comune: Via Cosenza, Via Nocera, Vc. Starza, Via Crispi, Via Denza, Via Esposito, Via Regina Margherita, Via Principe Amedeo, Via Cavour, Via Di Giacomo, Via S. Vincenzo Ferreri, Piazza Unità d’Italia, Via IV Novembre; Via Bonito, Via Brin, Via Duilio, Via Acton, Piazza Amendola, Piazza Colombo, Via S. Bartolomeo, Via Gesù, Piazza Giovanni XXIII, Via Mazzini, Piazza Umberto, Via Sarnelli; Via S. M. all’Orto, Via Catello Fusco, Via Roma, Piazza Matteotti, Corso Vittorio Emanuele, Via Carmine, Via Alvino, Via Filosa, corso Garibaldi, Via Bixio, Via Abba, Via Gaeta, Via Tito; Piazza Spartaco, Via Marconi, Via Volta, Via Silio Italico, Via Plinio, Via Marco Mario, Via Virgilio (da Via Cosenza a Via Pascoli)”

L’art. 16 del predetto Regolamento dispone che “è di norma, consentito l'esercizio del commercio in forma itinerante, fermo restando che la sosta degli autoveicoli deve essere in ogni caso effettuata compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale, nelle strade e piazze non indicate nell’articolo precedente. Sono confermate le disposizioni afferenti il divieto di sosta e di fermata di cui all’art. 158 del Codice della Strada e in particolare: - in prossimità degli incroci e delle aree di intersezione, ovvero ad almeno cinque metri da esse; - sui marciapiedi; - allo sbocco dei passi carrabili; - in seconda fila; - negli spazi riservati allo stazionamento ed alla fermata degli autobus; - ad una distanza del segnale di fermata inferiore a 15 metri; - davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi; - in prossimità dei distributori di carburanti fino a cinque metri prima e dopo le installazioni. La sosta per la vendita può essere effettuata per non più di mezz’ora. In tutte le aree ove è consentita la vendita, il Sindaco, con propria ordinanza, può individuare spazi atti allo svolgimento del commercio itinerante, delimitati da strisce di colore giallo; l’operatore può sostarvi per non più di un’ora. È vietato depositare per terra i prodotti in vendita e qualsiasi tipo di rifiuti”.

In riferimento al tempo di sosta, si rappresenta che la L.R. Campania n.7/2020 dispone che il mezzo utilizzato per la vendita o somministrazione può sostare nella stessa area solamente per il tempo strettamente necessario per soddisfare le richieste da parte dell’utenza. Diversamente la sosta per lunghi periodi di tempo nella medesima area, anche senza esercitare la vendita, necessita di autorizzazione di esercizio di commercio su posteggi. Inoltre il Testo Unico sul commercio dispone che il commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto al di fuori delle aree di mercato ad una distanza non inferiore ai 500 metri dalle stesse.

Data:
12-01-2023

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