Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori

Accesso civico ex art.5 c. 2 : “ accesso civico generalizzato”.

Stabilisce la possibilità per chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione , nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.Modalità di esercizio del diritto: mediante istanza che identifica i dati, le informazioni, i documenti richiesti. Non occorre motivazione. L’istanza, va indirizzata all’Ufficio Protocollo del Comune, e p.c. al Responsabile per l’Anticorruzione e Trasparenza. 

L’istanza può essere consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune o a mezzo posta ordinaria all’indirizzo: Comune di Castellammare di Stabia- Palazzo Farnese, piazza Giovanni XXIII. Può anche essere trasmessa per via telematica secondo le modalità individuate dal d.lgs 82/05, ss.mm.ii., all’indirizzo pec: protocollo.stabia@asmepec.it. 

E’ possibile utilizzare la modulistica di seguito pubblicata. 

Modalità di attuazione.

Il Responsabile dell’ ufficio protocollo dell’Ente è competente per la ricezione e lo smistamento delle istanze ai Settori / Uffici che detengono i dati, le informazioni, i documenti richiesti.Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.L’Ente, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell’art 5,c. 5 del decreto è tenuto a informare questi ultimi dell’istanza di accesso, mediante invio di copia a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai contro interessati il termine di conclusione del procedimento è sospeso fino all'eventuale opposizione degli stessi. Decorso tale termine, accertata la ricezione della comunicazione da parte del contro interessato, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta e, in caso di accoglimento dell’istanza, ne da comunicazione al contro interessato ; trasmette all’istante i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del controinteressato .Nei casi di diniego totale o parziale all'accesso o di mancata risposta entro il termine su indicato il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis del decreto ”, comma 2, lettera a): protezione dei dati personali, il suddetto Responsabile provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del Responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. 

Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al d.lgs n. 104 del 02/07/2010 .Il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso va altresì notificato al Comune Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all'articolo 116 del Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis del decreto , comma 2, lettera a), il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e, comunque, per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di riesame ai sensi del comma 7 dell’art 5 del decreto e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del comma 8 del decreto stesso . L’accesso può essere rifiutato o differito nei casi e con le modalità previste dall’art 5 –bis del decreto e delle linee Guida approvate dall’ANAC con Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 7 del 10 gennaio 2017).

N.B. L'accesso civico ex ex art.5 c. 2 : “ accesso civico generalizzato” non va confuso con l'accesso agli atti, disciplinato dalla Legge 241/90, che resta in vigoreoperando sulla base di norme e presupposti diversi: per l’istanza ai sensi della legge 241/90, il richiedente deve provare di essere titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento a cui chiede l’accesso.

  CONTENUTO AGGIORNATO AL 15-02-2021