Bilancio preventivo, consuntivo e consolidato
Riferimenti normativi
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 29 Commi 1, 1-bis
Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonchè dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonchè i dati relativi al bilancio di previsione e aquello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'articolo 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.
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Nome | Tipologia | Anno | |
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Bilancio Consuntivo | Bilancio consuntivo | 2022 | |
Bilancio di Previsione 2022-2024 | Bilancio preventivo | 2022 | |
Bilancio previsione 2021-2023 | Bilancio preventivo | 2021 | |
Bilancio consuntivo 2021 | Bilancio consuntivo | 2021 | |
Bilancio di previsione 2020-2022 | Bilancio preventivo | 2020 | |
Bilancio consuntivo 2020 | Bilancio consuntivo | 2020 | |
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Bilancio consuntivo 2019 | Bilancio consuntivo | 2019 |