Vengono pubblicati di seguito i dati relativi al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 3-7-2017 n. 11, avente ad oggetto: "Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106".
In particolare, l'art. 8. del suddetto decreto fa riferimento alla trasparenza della destinazione delle somme derivanti dal cinque per mille, e recita:
1. I beneficiari del riparto del contributo hanno l'obbligo di redigere un apposito rendiconto, entro un anno dalla ricezione delle somme, e trasmetterlo all'amministrazione erogatrice entro i successivi trenta giorni, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risultino in modo chiaro, trasparente e dettagliato la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite.
2. Gli stessi beneficiari hanno, altresì, l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, gli importi percepiti ed il rendiconto di cui al comma 1, dandone comunicazione all'amministrazione erogatrice entro i successivi sette giorni.